Statuto

Statuto

Fondazione I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe ONLUS

Approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione A.P.S.P. I.S.A.H. centro di riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuesppe del 06 maggio 2019 a Rogito Notaio Franco Amadeo,  notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, rep. 155704,

Approvato con D.G.R. Liguria  885 del 29 ottobre 2019

Modificato con con verbale del Consiglio di Amministrazione Fondazione  I.S.A.H. centro di riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuesppe del 24 febbraio 2020 a Rogito Notaio Franco Amadeo,  notaio in Imperia, iscritto presso il Collegio notarile dei Distretti Riuniti di Imperia e Sanremo, rep. 156455 di repertorio e n. 49954 di raccolta

Approvato con Decreto del Dirigente Regione Liguria Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali Struttura Affari Legali e Legislativi in data 07 aprile 2020 registro 2222 anno 2020

Premessa

L’ISAH derivava dall’Istituto dei Sordomuti di Imperia venne fondato su proposta dello Scolopio Padre Gio Batta De Negri, che ne fu il primo Direttore, e a cura precipua del Cav. Don Gio Batta Belgrano, Prevosto di Oneglia, Consigliere comunale e Presidente della Congregazione di carità – nell’anno 1852, dal Comune di Oneglia, che lo provvide con una annualità di £ 500, fino a che nell’anno 1890, essendo prima stato ospite del Collegio cittadino “Ulisse Calvi” delle scuole pie, fu collocato nell’attuale sede, costruita dopo il terremoto con favore del Governo a prevalenti spese del Comune. Fu eretto in Ente Morale con R. Decreto del 20 giugno 1852. L’Istituto mutò il nome in quello di “ISAH, Centro di riabilitazione polivalente”, con modifica statutaria approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 512 dell’11 maggio 2001”.

La Casa di Riposo San Giuseppe” di Dolcedo, esistente ab immemorabile e nel passato denominata anche “Ospedale San Giuseppe di Dolcedo” ovvero “Ospedale Civile di Dolcedo”, con sede in Dolcedo (IM), Piazza Airenti, 4.

 

Titolo 1 – Denominazione/Sede legale

Art. 1

  • E’ costituita quale Fondazione di partecipazione denominata “ Fondazione I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe ONLUS”, conformemente alle procedure di trasformazione dettate dalla Legge regionale 15 novembre 2014, n. 33 e s.m., dalla legge n. 328/2000 e, per quanto applicabile, dal d. lgs. n. 207/2001.
  • La Fondazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
  • Qualora la Fondazione venga iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, essa assumerà la denominazione “I.S.A.H. Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe ETS”.
  • La Fondazione trae origini dall’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata “ISAH Centro di Riabilitazione polivalente e Casa di Riposo San Giuseppe” e proviene dalla fusione delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza: l’“ISAH – Centro di Riabilitazione Polivalente” con sede in Imperia, e la “Casa di Riposo San Giuseppe” di Dolcedo, esistente ab immemorabile e nel passato denominata anche “Ospedale San Giuseppe di Dolcedo” ovvero “Ospedale Civile di Dolcedo”, con sede in Dolcedo (IM), Piazza Airenti, 4.

 

Art. 2

2.1.    La Fondazione ha la propria sede legale in Piazzetta G. B. De Negri 4 ad Imperia in                                                                                                                             Provincia di Imperia e persegue le proprie finalità in ambito regionale. L’Ente potrà provvedere, nei termini di legge, all’istituzione di sedi secondarie.

 

Titolo II – Scopi, attività e mezzi

Art. 3

  • La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e ricerca scientifica, offrendo interventi e prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali nei confronti di persone anziane e disabili, con particolare attenzione alla non autosufficienza.
  • La Fondazione realizza forme di prevenzione, cura e riabilitazione sanitaria ed integrazione sociale per portatori di disabilità psichiche, fisiche e/o sensoriali, disturbati psichici e minori a rischio. A tal fine effettua prestazioni sanitarie e riabilitative, sociali, assistenziali ed assicura, con servizi residenziali, ai casi di inadeguatezza familiare grave, anche soluzioni abitative ad impronta familiare, alternative a forme istituzionali tradizionali. La Fondazione gestisce strutture per anziani, sia residenziali che diurne, nonché svolge attività domiciliari a favore degli stessi.
  • La Fondazione provvede all’inserimento scolastico degli utenti in età scolare nelle scuole pubbliche e/o private parificate.
  • La Fondazione promuove ed attiva situazioni di formazione professionale e di inserimento lavorativo per gli utenti del Centro di Riabilitazione tenuto conto delle specifiche situazioni degli stessi, anche indirettamente attraverso altri enti e/o istituzioni. Nell’avviamento alla formazione professionale ed al lavoro si tiene conto, in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.
  • La Fondazione presta la necessaria assistenza alle persone bisognose senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica; sosterrà, nei limiti delle risorse disponibili, situazioni personali effettivamente marginali e disagiate anche sotto l’aspetto del bisogno economico.

 

Art. 4  

  • La Fondazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali, socio sanitari e sanitari di natura domiciliare, territoriale, residenziale e ambulatoriale per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale.
  • La Fondazione, nell’adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti pubblici e privati e sottoscrivere convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia pubblici che privati, avendo analoghi scopi e alla gestione delle conseguenti attività.
  • La Fondazione garantisce agli utenti il pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
  • La Fondazione promuove l’attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, da essa svolta o dalla stessa affidata ad Università, Enti di Ricerca, ed altre Fondazioni che la svolgono direttamente, il tutto così come regolamentato dal D.P.R. 135/2003 e s.m. e i. che ne individua gli ambiti e le modalità di svolgimento e svolge attività di formazione sulle tematiche della disabilità e della non autosufficienza.
  • Può partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima; la fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  • La Fondazione promuove ed organizza manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la fondazione, gli operatori dei settori della sua attività ed il pubblico;
  • Può svolgere ovvero coordinare progetti di studio e ricerca, attività di documentazione nonché di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori di interesse della fondazione;
  • La Fondazione può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, per il miglior raggiungimento degli scopi sociali in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, eventi e campagne di sensibilizzazione anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
  • La Fondazione potrà curare la pubblicazione di periodici, opuscoli divulgativi, volantini, brochure riguardanti la propria attività istituzionale.
  • La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5

  • Il patrimonio della Fondazione è costituito:
  • dai conferimenti patrimoniali dei Fondatori;
  • da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo;
  • dalle elargizioni, lasciti e donazioni in beni mobili ed immobili disposati da enti pubblici o da privati con espressa destinazione ad incrementarlo;
  • dagli accantonamenti di eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, disponga di destinare all’incremento di patrimonio.
    • L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio. In ogni caso, il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    • E’ costituito, a garanzia di terzi, il Fondo di dotazione patrimoniale nella misura minima minima di € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) in denaro. Tale fondo deve risultare espressamente in bilancio e non è utilizzabile per far fronte ad oneri gestionali. Una parte di tale fondo, corrispondente almeno al 30% (trenta per cento) dell’importo costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato.

 

Art. 6

6.1.   Per le attività relative al funzionamento della Fondazione è costituito il Fondo di gestione in cui confluiscono i redditi del patrimonio, i proventi delle attività, le sovvenzioni, eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie nonché qualsiasi entrata economico – finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.

 

 

Titolo III – Organi amministrativi dell’Ente

Art. 7

7.1.   Sono organi della Fondazione:

  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente della Fondazione;
  • l’Assemblea dei Benefattori
  • il Revisore dei conti.

Art. 8

  • La Fondazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da sette membri di cui:
  • due membri nominati dal Comune di Imperia
  • un membro nominato dal Comune di Dolcedo
  • due membri nominati dall’Assemblea dei Benefattori
  • un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione uscente
  • un membro nominato dalla diocesi di Albenga – Imperia
    • I consiglieri nominati durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, dopo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà tempestiva comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina, affinché provveda alla nomina in surroga. I Consiglieri nominati successivamente all’insediamento del Consiglio restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nella sua prima riunione, al suo interno, un Presidente tra i membri nominati dal comune di Imperia. Assume la carica di Vice Presidente il componente del Consiglio nominato dal Comune di Dolcedo.

Al Presidente, al Vice Presidente spetta una indennità di carica, mentre agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione un gettone di presenza fissati dal Consiglio di Amministrazione, in modo anche differenziato in ragione dei compiti affidati e delle responsabilità assunte, nel rispetto della normativa vigente.

 

Art. 9

9.1.    Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo e di gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l’ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

  • approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
  • approva il bilancio sociale;
  • delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l’approvazione secondo le modalità di legge;
  • predispone ed approva i programmi fondamentali dell’attività della Fondazione e ne verifica l’attuazione;
  • approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di poteri di spesa sulla base di attribuzione di budget e/o progetti;
  • delibera l’accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
  • adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull’attività della Fondazione;
  • adotta il Regolamento dell’Assemblea di cui all’art. 13;
  • nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio
  • nomina il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Per le delibere che riguardano la modifica dello statuto, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

Altresì per le delibere che riguardano la dismissione di beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali con contestuale reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità medesime, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità, il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

 

Art. 10

10.1. Il Consiglio si riunisce con invito scritto a firma del Presidente contenente l’ordine del giorno e consegnato ai consiglieri almeno 3 giorni prima dell’adunanza.

Il consiglio è convocato in caso di urgenza con preavviso di almeno di 48 ore. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.

10.2.  Le delibere del Consiglio devono essere adottate con l’intervento della maggioranza dei Consiglieri e con la delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire il Direttore Generale, i dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

 

Art. 11

11.1.  Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione.

11.2.  Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne determina l’ordine del giorno, cura l’effettiva esecuzione delle delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

11.3. Il Presidente esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega ed in caso d’urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

11.4.  Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

11.5. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vice presidente le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina o, a parità di data di nomina, dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 12

  • Il Vice Presidente assume i compiti del Presidente in caso di assenza od impedimento del Presidente.
  • Il consigliere più anziano, per data di nomina, o, a parità di data di nomina, il consigliere più anziano di età assume le funzioni del Presidente e del Vice Presidente nel caso in cui questi ultimi fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitarle.

 

Art.  13

  • L’Assemblea dei benefattori è composta dai soggetti, iscritti nell’apposito registro dal Consiglio di Amministrazione, che sono in possesso delle seguenti caratteristiche:
  • istituti e i privati cittadini che provvedono con legati, lasciti donazioni ed erogazioni liberali in favore della fondazione, per un valore superiore a Euro 50.000,00 (cinquantamila)
  • Coloro che sono stati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ovvero degli enti da cui la stessa ha avuto origine nei dieci anni precedenti alla data di costituzione dell’ultimo Consiglio di Amministrazione.
    • L’Assemblea nomina due consiglieri di amministrazione tra persone che hanno maturato esperienza pluriennale in materia sanitaria e sociosanitaria in relazione a persone disabili, anziani non autosufficienti ovvero esperienza pluriennale in campo gestionale ed economico di strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali ovvero che sono in possesso di una qualifica professionale inerente alle attività svolte dalla Fondazione.
    • L’Assemblea formula pareri consultivi non vincolanti in ordine all’attività della fondazione, sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e deve esprimere parere consultivo non vincolante sulle modifiche dello statuto.
    • Il Regolamento dell’Assemblea stabilisce modalità e forme per l’iscrizione al Registro e disciplina il funzionamento dell’Assemblea.

 

Art. 14

14.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Revisore dei Conti.           Al Revisore dei Conti spetta la vigilanza sulla gestione della Fondazione e il controllo sulla regolare amministrazione. A tal fine il revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

14.2.  Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limiti di mandato. Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori contabili.

14.3.  Al Revisore dei Conti spetta un’indennità di carica fissata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all’art. 10, comma 6 lettera c del D. Lgs. 460/97 s.m.i.

 

Titolo IV – Amministrazione e norme generali

Art. 15

15.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sulla base dei seguenti requisiti minimi:

– esperienza quinquennale di gestione di strutture o servizi operanti nella riabilitazione dei disabili e nell’assistenza agli anziani che abbiano avuto un fatturato medio nel quinquennio almeno analogo a quello dell’Ente nell’esercizio precedente a quello della nomina.

– limitatamente all’ipotesi di nomina di dipendente della Fondazione: esperienza, nel triennio precedente la nomina, come responsabile di settore, inquadrato nella categoria  apicale presente nell’azienda ovvero che abbia assunto analogo incarico negli enti da cui la Fondazione trae origine. Nel caso di dipendente con qualifica dirigenziale si richiede esperienza biennale.

15.2 Il Direttore Generale è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

E’ responsabile del raggiungimento e della realizzazione degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione. Provvede all’organizzazione e gestione del personale e all’utilizzazione delle risorse finanziarie affidategli. Agisce in piena autonomia professionale e con ogni connessa responsabilità attinente al rispetto delle normative vigenti, all’efficienza e all’economicità della gestione.

 

Art. 16

16.1   L’ordinamento, la gestione e l’organizzazione del personale dirigenziale, amministrativo, sanitario e sociale della Fondazione sono disciplinati da apposito Regolamento Amministrativo predisposto dal Direttore Generale ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione può sempre adottare provvedimenti riguardanti il personale dipendente nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo anche se non previsti o disciplinati dal regolamento amministrativo.

 

Art. 17

17.1 La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili in conformità a quanto disposto dalla legge.

 

Art. 18

18.1 La Fondazione, nei casi previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti.

 

Titolo V – Bilancio, trasformazione, devoluzione patrimoniale e norme di chiusura

Art. 19

  • L’esercizio finanziario dell’Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
  • Il bilancio della Fondazione dovrà essere redatto secondo criteri economico-patrimoniali, a valori correnti, e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Il bilancio sarà predisposto ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile di ciascun anno.

19.3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

19.4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere rispettati i principi previsti dagli articoli 2423, bis e seguenti del Codice Civile.

19.5   La fondazione, ai sensi di legge, è tenuta a comunicare alla Regione, per la preventiva autorizzazione, gli atti di dismissione, vendita o costituzione di diritti reali sui beni destinati alle finalità istituzionali non effettuati con le forme dell’asta pubblica o della licitazione privata.

 

Art. 20

20.1   La Fondazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità, in conformità alle disposizioni di legge.

 

Art. 21

  1. 1 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
  2. 2 E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art. 22

21.1. La fondazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 del Codice Civile. In tale caso il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, propone all’autorità tutoria di dichiarare l’estinzione della Fondazione ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 361/2000 e dell’articolo 8 della l.r.3/2011.

  1. 2 Il Consiglio nomina un liquidatore che provvederà allo scioglimento dell’Ente. In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

 

Art. 22

  • Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le norme previste in tema di enti non commerciali civilmente riconosciuti e le disposizioni di leggi vigenti in materia.

 

Norma transitoria e finale

 

La prima nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione una volta costituita la Fondazione, nelle more dell’istituzione dei Registro dei Benefattori, della costituzione dell’Assemblea dei Benefattori e dell’adozione del Regolamento dell’Assemblea, sarà così effettuata:

  • due membri nominati dal Comune di Imperia
  • un membro nominato dal Comune di Dolcedo
  • tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione uscente, di cui due con le modalità previste dall’art. 13 per l’Assemblea dei Benefattori.
  • un membro nominato dalla diocesi di Albenga – Imperia

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